Avvocato Domenico Esposito
 

 

ASCOLTO DEL MINORE

 

Ripetendo la normativa già in vigore al fine di renderla più attuale poiché largamente inapplicata considerando l'ascolto del minore come un'ipotesi meramente residuale (temendo che portare un minore in tribunale o sottoporlo ad una indagine psicologica fosse nella maggior parte dei casi inopportuno oltre che costoso per i coniugi), l'art. 155-sexies prevede che, prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti temporanei, il giudice dispone l'audizione del minore che abbia compiuto 12 anni e anche di età minore ove abbia capacità di discernimento.

Il principio dell'audizione del minore in tutti i procedimenti giudiziari che lo riguardino é già garantito da diverse convenzioni internazionali (es. Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini di Strasburgo del 1996).

La norma non chiarisce se si tratta di un obbligo o di una facoltà per il giudice, ma l'appricazione giurisprudenziale, probabilmente, ripeterà quanto già avveniva con la vecchia disciplina, ritenendosi, cioé, facoltativo l'ascolto del minore, da disporsi con prodenza.

ti di riferimento che favoriscano la sua creatività».

Lo sviluppo del figlio è in funzione diretta con l'atteggiamento genioriale e più in particolare con il clima affettivo che i genitori sanno suscitare intorno a lui».

È dunque importante dunque che il genitore con cui il figlio passa il proprio tempo viva in un clima di benessere affettivo, perché possa svolgere pienamente il suo ruolo. Affinché la famiglia possa consentire ai figli uno sviluppo armonioso, i genitori devono essere uniti quali genitori»

Rilevanti sono anche gli atteggiamenti, più o meno coscienti, dei genitori nei confronti del figlio.

Il rifiuto verso il minore, il disinteresse, l'incapacità di fornirgli assoluta continuità nell'affetto, la mancanza di discussioni tra gli adulti su questi atteggiamenti costituiscono motivi per considerare l'affidamento ad un solo genitore, dovendosi ovviamente ritenere assolutamente prevalente l'interesse dello stesso alla sua salute psico-fisica.

A deporre per l'inopportunità dell'affido condiviso vi è a volte l'insanabile contrasto tra gli ex coniugi su qualsiasi argomento, che si traduce in completa incomunicabilità e/o in gravi contrasti.

Con l'affido condiviso – e quindi col diritto dell'una e dell'altra parte di sindacare le scelte quotidiane per i figli - l’insorgenza di tensioni può diventare inevitabile, venire a minare la tranquillità dei genitori ella lunga ad essere deleteria per la sviluppo e la stima di sé del figlio, specialmente nella particolare situazione in cui si trova.

Altro elemento da considerare é l'accoglienza dell'ambiente l’ambiente che singolarmente i genitori separati possono fornire al figlio, se é accogliente e gli fornisce accudimento e occasione di crescita positiva nonché rapporti con la famiglia estesa ai nonni e agli altri parenti, in contrasto magari con l'attività lavorativa dell'altro coniuge che gli impedisce di dedicarsi di fatto al figlio.